Compilazione PEI: sezione 3

Raccordo progetto individuale

Il progetto individuale così come normato dalla Legge n. 328/2000 si attiva grazie alle risorse del territorio, garante e responsabile  di tale progettualità è l’ente locale, il Comune, d’intesa con l’Azienda sanitaria.

Per attivare il progetto individuale deve esserci la richiesta al comune da parte della famiglia della persona con certificazione Legge n.104/1992.

Progetto individuale: perchè?

La stesura del progetto individuale si basa su quanto contenuto nel profilo di funzionamento.

Il suo obiettivo è di pianificare azioni, nel medio e lungo termine, congiunte da parte di tutti gli enti e soggetti che hanno in carico la persona con disabilità al fine di garantire interventi personalizzati e il massimo delle opportunità e benefici.

Potrebbe essere necessario, ad esempio, per alcune persone richiedere l’assistenza domiciliare, prestazioni per cure riabilitative, attivare risorse economiche , sussidi.

Cosa contiene il progetto individuale?

Il progetto individuale comprende:

  • il PF -Profilo di Funzionamento;
  • il PEI a cura delle scuole;
  • le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
  • i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
  • le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
  • le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare

Quale raccordo: PEI- Progetto individuale?

Il DLgs 66/2017 all’art. 6 assegna al GLO il compito di annotare nel riquadro della sezione n.3  del PEI le informazioni utili per un raccordo con il progetto individuale.

Quale sezione del PEI?

Tutte le annotazioni utili per descrivere il “raccordo tra il progetto individuale e il PEI” devono essere annotate nella sezione 3 del PEI.

Si potrebbe indicare, ad esempio, quali strategie comuni adottare sia nel Progetto individuale sia nel PEI, al fine di evitare sovrapposizioni dannose e interferenze reciproche e soprattutto per garantire il successo di entrambi i documenti.

PAROLA D’ORDINE COORDINAMENTO & SCAMBIO RECIPROCO!!

Il nuovo PEI presuppone, infatti, tramite la costituzione del GLO, una sinergia concreta e  la sezione 3 “obbliga” a fare ciò, obbliga al confronto!

GLO: quale contributo?

IN PRESENZA DEL PROGETTO REDATTO DAL COMUNE

Se il progetto individuale è già presente, il GLO dovrà tener conto di quanto dichiarato nel documento e inserire nel PEI strategie e modalità di lavoro in uso e funzionali per l’alunno con disabilità, si pensi agli interventi attivati da un educatore domiciliare e generalizzabili anche a scuola.

GLO: quale contributo?

IN ASSENZA DEL PROGETTO REDATTO DAL COMUNE

Se il progetto individuale non è presente, ma, il GLO reputa fondamentale l’attivazione dello stesso, allora, i docenti  potrebbero avere un ruolo propositivo sollecitando la famiglia per la richiesta al Comune del documento; a tal proposito sarebbe auspicabile avere la presenza dei docenti oltre che degli specialisti e dei genitori,  durante gli incontri organizzati dal Comune per la stesura del progetto individuale.

Se il progetto individuale non è presente e non si ravvisa il bisogno dell’attivazione dello stesso, allora, il GLO dovrà semplicemente inserire nella sezione n. 3 del PEI una dicitura per evidenziare l’assenza del progetto individuale.

Solitamente, il progetto individuale non è attivo per gli alunni con disabilità al di sotto dei 18 anni, salvo situazioni particolari (personalmente non ne ho mai letto uno)

In conclusione, bisognerà sempre e comunque inserire una specifica nella sezione 3 del PEI che sia presente o meno il progetto individuale.

Buon lavoro!

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