FAQ E NUOVO PEI

FAQ e nuovo PEI

QUALE MODELLO UTILIZZARE?

Per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno essere utilizzati i modelli PEI presenti sul sito SITO MINISTERIALE.

Chi convoca il GLO?

Il dirigente scolastico convoca il GLO. Rimangono invariate le modalità, i tempi e la regolamentazione del GLO come da Dlgs 65/17 e successive modifiche

Nuovo PEI e sentenza TAR: COSA CAMBIA?

Con la sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del 14/0921 sono stati annullati il DM n.182/2020 e i relativi documenti allegati.

La Circolare Ministeriale n. 2044 del 17/09/21 fornisce indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche e ai dirigenti scolastici riguardo i motivi di censura del ricorso, tra cui:

  • composizione e funzioni del GLO;
  • possibilità di frequenza con orario ridotto;
  • esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
  • assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

 

Rimane valido il GLO?

 Assolutamente sì, anche se è stato annullato il DM 182/20 rimangono validi i riferimenti normativi della L.104/92 all’art. 13; il Dlgs 66/17 all’art 7 e successive modifiche che regolamentano la costituzione e funzioni del GLO.

Le modalità di convocazione del GLO sono a capo del Dirigente scolastico che dovrà far pervenire l’invito all’incontro, nelle modalità da lui scelte, tutti gli attori facente parte del processo di inclusione dell’alunno (genitori, docenti, educatore, specialisti). All’incontro possono partecipare (senza limite di partecipanti) gli specialisti indicati dalla famiglia e può essere previsto da parte loro un compenso.

Infine, potrebbe essere utile verbalizzare e condividere tramite verbale quanto concordato durante l’incontro.

 

È possibile una frequenza a scuola con orario ridotto?

Come indicato dalla Circolare Ministeriale n. 2044 del 17/09/21 “non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute”.

Il collegio docenti C.M. n.20 prot.n.1483 del 4 marzo 2011 è chiamato a “definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati e tra questi rientrano ai fini delle deroghe anche le assenze dovute alle terapie e/o cure programmate.

Inoltre, per garantire la massima inclusione degli alunni con BES, Bisogni educativi speciali, è necessario integrare alla normativa altri aspetti imprescindibili per una buona inclusione della persona con disabilità nei vari contesti di vita, tra questi è bene sempre farsi guidare anche dal concetto di Accomodamento ragionevole, così come inteso dalla dichiarazione ONU del 2006

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